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Antitrust, risarcimento per le vittime della concorrenza sleale

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2 Novembre 2016

| by developer

Riceverà un risarcimento chiunque abbia subìto un danno a causa della violazione delle norme antitrust da parte di un’altra azienda. Queste le nuove disposizioni previste dallo schema di dlgs di attuazione della direttiva 2014/104/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri.

Acquisizione delle prove

Per agevolare i soggetti danneggiati, il decreto prevede che il giudice possa ordinare alle parti o a terzi di esibire eventuali prove. Qualora questi non fossero in grado di fornire i documenti richiesti, secondo l’art.4 del dlgs, il giudice potrà ordinare l’esibizione di prove contenute nel fascicolo dell’Agcm (autorità garante della concorrenza e del mercato). In ogni caso, se le informazioni contenute dovessero essere riservate, il giudice disporrà specifiche misure di tutela, tra cui l’obbligo del segreto, il divieto di diffusione delle parti riservate del documento ecc.

Le parti o i terzi che dovessero rifiutare, senza giustificato motivo, di mostrare le prove richieste dal giudice, saranno sanzionati. La sanzione pecuniaria andrà dai 15mila ai 150mila euro. E’ prevista la stessa ammenda, inoltre, per coloro che distruggono prove e diffondono informazioni riservate.

Il risarcimento

Il diritto al risarcimento cade in prescrizione dopo cinque anni. La prescrizione verrà sospesa soltanto a seguito all’avvio di un’indagine o un’istruttoria da parte dell’Agcm. La sospensione si protrarrà per un anno dal momento del riconoscimento definitivo della violazione delle norme antitrust o dopo la chiusura, in altro modo, del procedimento.

Il valore del danno e, di conseguenza, del risarcimento dovrà essere valutato secondo gli art. 1223, 1226 e 1227 del Codice civile. Nella quantificazione del danno, il giudice potrà anche avvalersi dell’aiuto dell’Agcm.

La composizione consensuale delle controversie

Nel caso in cui le parti ricorrano a una procedura di composizione consensuale della controversia, l’art. 15 del dlgs prevede, su istanza delle parti, una sospensione del processo per risarcimento. Qualora non ci sia una conciliazione, il processo dovrà essere riassunto in 30 giorni dalla formalizzazione della mancata intesa.

Nel caso in cui avvenga una conciliazione, il soggetto danneggiato non potrà richiedere la parte di danno, imputabile al coautore della violazione, ai coautori che non hanno violato le norme antitrust.  

N.V.

 

 

 

PolitX

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