Appalti, sì ai nuovi correttivi per i contratti pubblici
Non solo codice Appalti. Un nuovo decreto legislativo che dovrebbe contenere disposizioni che integrano e correggono il Codice dei contratti pubblici è stato approvato dal governo durante lo scorso Consiglio dei ministri prima dello stop pasquale.
L’intervento apporta modifiche e integrazioni al Codice, volte a perfezionarne l’impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali, in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore.
Si tratta di tre interventi principali che tengono contro delle osservazione fatte dall’Anac, dal Consiglio di Stato e dal Parlamento:
- In primo luogo vendono introdotte modifiche di coordinamento per agevolare la lettura e l’interpretazione del testo;
- integrazioni migliorative dell’efficacia e chiarificatrici della portata di alcuni istituti;
- “limitate modifiche” ad alcuni istituti rilevanti, adottate alla luce alle criticità evidenziate nella fase attuativa del Codice.
E’ previsto un periodo transitorio in cui l’appalto integrato è possibile per gli appalti con progetti preliminari o definitivi già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza; - l’introduzione dell’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi di progettazione a base di gara;
- una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale;
- l’integrazione della disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;
- la conferma, per l’affidamento in subappalto, della soglia limite del 30 percento sul totale dell’importo contrattuale;
- prevista, inoltre, l’introduzione di semplificazioni procedurali in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni
- la definizione della manutenzione semplificata in un decreto del ministero delle dei Trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro;
- la previsione che introduce il dibattito pubblico sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare;
- la previsione secondo cui il costo della manodopera va specificamente individuato ai fini della determinazione della base d’asta;
- l’introduzione dell’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo, appunto, dei collaudatori.
Gaia Catalani