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Bce, nuove disposizioni in vista degli effetti Brexit

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28 Luglio 2016

| by Ugo Sardi de Letto

A un mese dall’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea, la Brexit lascia ancora col fiato sospeso le istituzioni e gli operatori dei mercati internazionali. A volerci vedere chiaro su quali saranno le ricadute dell’esito del referendum dello scorso 23 giugno, è la Banca centrale europea di Mario Draghi che ha assicurato di continuare a seguire i futuri sviluppi della vicenda e “che avrebbe continuato ad assolvere la propria responsabilità di assicurare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell’area dell’euro”.

Quello sulla Brexit è uno dei tanti impegni assunti dal Consiglio direttivo della Bce nelle ultime settimane. A tenere alta l’attenzione della Banca centrale europea sono le operazioni di mercato, il sistema di vigilanza e i pareri sulle proposte legislative.

Il parere della Bce

Su quest’ultimo punto, la Bce ha recentemente dato espresso il proprio parere ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali in Grecia (Parere CON/2016/34) , all’ampliamento dell’accesso al registro centralizzato dei conti bancari in Belgio (Parere CON/2016/35) , al metodo e alla procedura di conteggio, selezione, confezionamento e etichettatura di banconote e monete in Polonia (Parere CON/2016/369) , all’esclusione del diritto di compensare crediti accettati in garanzia da una banca centrale del Sistema europeo di banche centrali in Francia (Parere CON/2016/37) .

Trasparenza e informazioni riservate

Riguardo alle operazioni di mercato, la Bce ha assunto una nuova misura per aumentare la trasparenza sui portafogli detenuti dalle banche centrali nazionali dell’Eurosistema. Il risultato della nuova misura sarà riportato nel bilancio disaggregato predisposto dall’Eurosistema disponibile a partire dal 27 luglio.

Riguardo, invece, alla governance interna, la Bce lo scorso 30 giugno ha adottato la decisione sulla comunicazione di informazioni riservate nell’ambito di indagini penali (BCE/2016/19) , dove per “informazioni riservate” s’intendono, ai sensi dell’art. 1 del provvedimento, quelle “informazioni coperte dalle disposizioni sulla protezione dei dati, dall’obbligo del segreto professionale, dalle norme in materia di segreto professionale di cui alla Direttiva 2013/36/UE o i documenti classificati come «ECB-CONFIDENTIAL» o «ECB-SECRET» conformemente al regime di riservatezza della BCE, escluse le informazioni riguardanti persone che hanno un rapporto di lavoro con la BCE o un rapporto contrattuale diretto o indiretto con essa per l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”.

Luigi Della Luna Maggio

PolitX

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