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Codice Contratti, Cantone spiega e chiarisce

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30 Giugno 2016

| by Ugo Sardi de Letto

Sono ancora tanti i dubbi e i quesiti sul nuovo Codice Contratti (decreto legislativo n. 50/2016) messo a punto dal governo. Per questo, l’Autorità di Raffaele Cantone, ha deciso di chiarire i punti essenziali predisponendo un apposito Faq in grado di togliere ogni dubbio ai cittadini sul tema dell’applicazione delle disposizioni del nuovo Codice. L’Autorità, infatti, aveva ricevuto numerose richieste di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle disposizioni del nuovo Codice e anche alla disciplina da applicare nel periodo transitorio. Eccone alcuni.

Quali sono i requisiti che i consorzi devono possedere per partecipare alle gare?

Secondo l’Anac, l’individuazione dei requisiti di base  per la partecipazione dei consorzi alle gare sono individuati dall’art. 47 del Codice. L’articolo spiega proprio che i requisiti di idoneità dei soggetti devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio oltre che posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Come viene rilasciato il Cig ai Comuni non capoluogo di Provincia?

L’Anac potrà rilasciare il Cig (Codice Identificativo Gare) ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano direttamente e autonomamente alle seguenti direttive:
– agli acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa;
– all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
– all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro;
– all’acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e all’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro attraverso l’uso di mezzi telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.

PolitX

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