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Il Sistema nazionale per l’ambiente è legge

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20 Giugno 2016

| by Ugo Sardi de Letto

Politiche ambientali. A due anni di distanza dall’approvazione in prima lettura alla Camera,  la proposta di legge C. 68-110-1945 sull’istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali è diventata legge. Il testo, al vaglio del Senato dal 2014, è stato trasmesso, con delle modifiche, alla Camera per la seconda lettura ed è stato approvato definitivamente con 354 sì, nessun no e 15 astenuti, i deputati della Lega Nord.
“Questa legge d’iniziativa parlamentare ha visto il lavoro sinergico di Camera e Senato. Oggi si raggiunge un traguardo importante, anche perché la legge istituisce i Livelli essenziali per le prestazioni tecniche ambientali (Lepta) con standard di qualità e anti-inquinamento che dovranno valere su tutto il territorio nazionale”, ha detto Massimo Caleo, senatore Pd e vicepresidente della Commissione Ambiente.

Proposta di legge per l’istituzione del Sistema nazionale

Il testo unificato della pdl per l’istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, è composto da 16 articoli.

Del Sistema nazionale faranno parte l’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell’ambiente. Gli obiettivi che il Sistema nazionale perseguirà sono lo sviluppo sostenibile, la riduzione del consumo del suolo, la salvaguardia e la promozione della qualità dell’ambiente e la tutela della risorse naturali. Per quanto riguarda le funzioni, il Sistema nazionale monitorerà lo stato dell’ambiente attraverso reti di osservazione, terrà sotto controllo i fattori di inquinamento e di pressione sull’ambiente con attività di campionamento, analisi, sopralluoghi e ispezioni. Inoltre, provvederà alla diffusione di dati tecnico-scientifici e fornirà supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti civili, penali e amministrativi che avranno a che fare con danni ambientali. Nel testo sono fornite anche le definizioni di Sistema nazionale, stato dell’ambiente, pressioni sull’ambiente, impatti, livello essenziale di prestazione. All’articolo 13 sono contenute le disposizioni per formare il Consiglio del Sistema nazionale.

L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) sarà dotato di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale e patrimoniale, sottoposta alla vigilanza del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’Ispra, insieme alle altre agenzie, opererà in una logica di rete, assicurando la piena collaborazione tra tutti i soggetti competenti e creando un legame diretto tra le esigenze delle Pa e le agenzie ambientali. Inoltre, l’Istituto collaborerà con l’Agenzia europea dell’ambiente e con altri organismi europei e internazionali, al fine di adeguare l’Italia agli standard internazionali. L’articolo 8 del testo, fornisce i requisiti necessari per i direttori delle agenzie e il direttore generale dell’Ispra.

Le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell’ambiente, oltre alle attività di collaborazione e coordinamento con l’Ispra, dovranno garantire, attraverso controlli imparziali ed efficaci, il raggiungimento dei Lepta (Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali) nei rispettivi territori di competenza. “I Lepta, nell’intento di raggiungere alti livelli di efficienza e di avanguardia a livello nazionale, costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l’adozione di un Catalogo nazionale dei servizi”, comma 2, articolo 9, del testo unificato.

La proposta di legge prevede un finanziamento garantito dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni dell’Ispra. Un contributo che sarà determinato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale dell’Istituto. Le attività istituzionali ulteriori, rispetto a quelle necessarie per il raggiungimento dei Lepta, saranno finanziate dal ministero per l’Ambiente e la tutela del territorio e del mare. I gestori di impianti e opere sottoposte alle procedure di valutazione ambientale, compresi quelli di impianti a rischio di incidente, dovranno farsi carico delle spese delle indagini, delle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinanti, sulla base di tariffe nazionali che approverà il Mipaaf.

PolitX

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