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Jobs act, marcia indietro: correzioni alla legge

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20 Settembre 2016

| by Ugo Sardi de Letto

Tutto pronto per il varo definitivo del provvedimento che va ad apportare modifiche ed integrazioni ai cinque decreti attuativi del jobs act. Ed è proprio l’articolo 1 della legge delega n. 183 del 2014 che ha portato profonde innovazioni al mercato del lavoro a prevedere la possibilità di adottare, entro 12 mesi, le correzioni suggerite dalla concreta applicazione delle norme.

Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Governo alcuni mesi fa e sul quale le competenti commissioni parlamentari hanno espresso il loro parere, pur essendo all’esame della riunione preparatoria, non è stato esaminato dal Consiglio dei ministri svoltosi ieri sera. E’ possibile che il testo necessiti ancora di qualche ritocco, anche se l’impianto complessivo dovrebbe essere ormai definito.

Modifiche al jobs act su voucher e apprendistato

Innanzi tutto sono state previste regole più restrittive per i voucher lavoro in particolare in materia di tracciabilità dei lavoratori e delle aziende che li utilizzano. Le nuove regole prevedono che, per l’utilizzo dei buoni lavoro venga inviato un sms o un’email di posta certificata all’Inps almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione lavorativa contenente tutti i dati anagrafici del lavoratore, il luogo in cui verrà svolta la mansione e la durata della prestazione stessa. Per il settore agricolo, dove diffusissimi sono i rapporti di natura stagionale, le comunicazioni andranno fatte entro 7 giorni. Multe salate scattano in caso di inosservanza delle regole suoi buoni lavoro: si va da 400 a 2400 euro per ciascun lavoratore non in regola.

Maggiore flessibilità si avrà in caso di percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca con l’obiettivo di semplificarne l’iter di adozione.

I contratti di solidarietà da difensivi ad espansivi

Un’altra novità introdotta dal decreto legislativo di modifica al jobs act prevede la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà ”difensivi” (quelli cioè stipulati per evitare la riduzione del personale in caso di crisi aziendale) in ”espansivi” (volti cioè a favorire le assunzioni). Per questi ultimi, inoltre si stabilisce per i lavoratori un trattamento di integrazione salariale pari al 50 per cento della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto, nonché un’integrazione – a carico del datore di lavoro – che assicuri almeno il raggiungimento della misura dell’integrazione salariale originaria.

Dal punto di vista più formale, cambia la denominazione dell’ISFOL, l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, che diventa Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e si interviene sulla definizione delle funzioni attribuite all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) specificandone in modo più preciso le competenze.

PolitX

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