La Camera dei deputati giovedì 4 maggio ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare – cosiddetto decreto Cutro, già approvato dal Senato (C. 1112).
Obiettivo delle nuove misure è quello di rafforzare gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali ed allo stesso tempo, semplificare le procedure per l’ingresso in Italia dei migranti qualificati attraverso canali legali.
Il decreto-legge è composto, all’esito dell’esame da parte dell’altro ramo del Parlamento, da 25 articoli, in luogo degli originari 12.
Il provvedimento si prefigge di rafforzare gli strumenti per favorire l’immigrazione legale, semplificandone gli aspetti procedurali, il potenziamento dei flussi regolari e, quindi, intensificare i corridoi umanitari e il contrasto alle reti criminali degli scafisti, che sono il vero grande problema che abbiamo di fronte a noi nel Mediterraneo.
L’articolo 1 interviene in materia di programmazione dei flussi di ingresso legale. In particolare, il comma 1 prevede che per il triennio 2023-2025 siano definite, con decreto del Presidente del Consiglio, le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo. Ciò in deroga, precisa il comma, all’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni che riguardano la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Si ricorda che l’articolo 3 del testo unico, prevede, in sintesi, la procedura per la programmazione dei flussi di ingresso, e cioè: primo, predisposizione ogni 3 anni, salva la necessità di un termine più breve, del documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione. Il documento è predisposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, e quindi adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Il documento individua, tra l’altro, i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso. Il secondo comma indica criteri per la definizione delle quote di ingresso, con possibilità di adottare ulteriori decreti in corso d’anno, sulla base dei criteri generali adottati nel documento programmatico. Il comma 3 specifica poi il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che deve indicare i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, che devono tenere conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro, previo confronto con le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché le quote massime di ingresso dei lavoratori stranieri. Il comma 4 prevede la possibilità, quando se ne ravvisi l’opportunità, di adottare durante il triennio ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le istanze eccedenti i limiti di un decreto possono essere esaminate nell’ambito degli ulteriori decreti adottati. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta se la stessa è già stata presentata in sede di prima istanza. Il comma 5 prevede che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri assegnino in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari. Nel corso dell’esame da parte del Senato è stato introdotto anche il nuovo comma 5-bis, che stabilisce che nei decreti del Presidente del Consiglio possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.
L’articolo 2 reca alcune modifiche al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con riguardo alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea (nonché per gli apolidi) e sugli effetti del medesimo nulla osta. Nel dettaglio, faccio presente che le novelle di cui alla lettera a) del comma 1, oltre ad introdurre modifiche di coordinamento del testo, intervengono sui profili temporali della suddetta procedura, nonché sui casi di accertamento di elementi ostativi che sono successivi al nulla osta e introducono il principio che, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e del successivo rilascio del permesso di soggiorno, il nulla osta consente lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale.
Viene, inoltre, stabilito che al sopravvenuto accertamento di elementi ostativi consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. La successiva lettera b) reca, con riferimento al lavoro stagionale, una novella di coordinamento con quella introdotta dalla suddetta lettera a).
L’articolo 3 interviene in materia di riconoscimento dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote, in relazione a precedenti attività di studio o di formazione. Nel dettaglio, si segnala che il comma 1 dell’articolo 3 reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea. In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica la rubrica dell’articolo oggetto delle novelle di cui al medesimo comma 1, al fine di tener conto della portata delle stesse, mentre la lettera b), oltre ad adeguare il richiamo di alcuni Ministeri in relazione alle norme sopravvenute, integra l’ambito delle attività dei programmi ministeriali, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica.
L’articolo 4, composto da un unico comma, apporta alcune modifiche all’articolo 5 del testo unico sull’immigrazione in materia di durata dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per il ricongiungimento familiare.
L’articolo 4-bis, introdotto in sede di esame da parte del Senato, interviene, invece, sulla disciplina del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento del diciottesimo anno di età.
Invece, il comma 1 dell’articolo 5 riconosce ai datori di lavoro, che hanno presentato regolare domanda per l’assegnazione dei lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, la possibilità di ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025, l’assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.
L’Art. 6 riguarda misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti, l’Art.7 e successivi si occupano di protezione speciale, disposizioni speciali, disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale, disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri.