066781394 [email protected]

Mercoledì 20 settembre la Commissione Attività produttive della Camera dei deputati  ha iniziato l’esame del disegno di legge governativo relativo a disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. Il provvedimento è stato dichiarato, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, quale collegato alla decisione di bilancio con il Documento di economia e finanza 2023.

L’on.le Alberto Luigi Gusmeroli, nel suo intervento ha fatto presente che la relazione illustrativa indica quale obiettivo del disegno di legge il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell’eccellenza qualitativa del made in Italy nonché che la medesima relazione sottolinea come il Governo, in sede di elaborazione del disegno di legge, abbia tenuto conto di quanto emerso nel corso dell’indagine conoscitiva sul tema «made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell’impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi», svolta dalla X Commissione e conclusasi con l’approvazione di un documento conclusivo il 17 maggio 2023. Gusmeroli ha ricordato altresì che, da ultimo, il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha nuovamente sottolineato, in occasione dell’assegnazione del testo alla X Commissione in sede referente, che il disegno di legge nasce anche grazie al risultato e alle evidenze emerse dalla predetta indagine conoscitiva.

Ll’articolato del disegno di legge, che consta di sei titoli e quarantotto articoli, rileva, in primo luogo, che il titolo I enuncia i «Princìpi e obiettivi» del disegno di legge. In particolare,l’articolo 1 chiarisce che il disegno di legge in esame reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni d’eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell’Unione europea.

L’articolo 2 prevede che le amministrazioni centrali e locali, nell’ambito dell’attuazione della legge in esame, orientino la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi nei settori che determinano il successo del made in Italy, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche. Le stesse amministrazioni sono tenute ad assicurare che le misure di incentivazione che caratterizzano e qualificano la loro azione siano coerenti con i principi della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione, della inclusione sociale e della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile.

L’articolo 3 istituisce la Giornata nazionale del made in Italy per celebrare la creatività e l’eccellenza italiana, con ricorrenza il 15 aprile di ciascun anno.

Quanto al titolo II, rubricato «Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali», esso consta di nove articoli e reca al capo I (articoli da 4 a 6) «Misure orizzontali», a favore di tutti i comparti produttivi, e al capo II «Misure settoriali», a sostegno di specifiche attività produttive (articoli da 7 a 12).

L’articolo 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo nazionale del made in Italy, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l’accelerazione dei processi di transizione energetica e allo sviluppo di modelli di economia circolare. Il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ed è autorizzato a investire, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, nel capitale di società con sede legale in Italia, non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ll’articolo 5 istituisce un’apposita riserva, per un importo di euro 15 milioni, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall’articolo 4 del decreto ministeriale 30 novembre 2004, destinata al finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili.

L’articolo 6 prevede, per l’anno 2024, la concessione alle start up innovative e alle micro imprese del Voucher 3I per l’acquisizione di servizi di consulenza utili alla brevettazione di un’invenzione, autorizzando, a tal fine, la spesa di 8 milioni di euro per il 2023 e di un milione di euro per il 2024.

L’articolo 7 introduce alcune misure a sostegno della filiera nazionale del legno e dell’industria per l’arredo: in primo luogo, stanzia 25 milioni di euro per l’anno 2024 per la concessione di contributi a fondo perduto e di finanziamenti a tasso agevolato a sostegno della vivaistica forestale, nonché per la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e dell’industria della prima lavorazione del legno; in secondo luogo, con una novella al Codice dei beni culturali e del paesaggio, sopprime la necessità di una preventiva autorizzazione per gli interventi selvicolturali nei boschi soggetti a vincolo, al fine di semplificare e agevolare il procedimento di approvvigionamento delle materie prime.

L’articolo 8 stanzia 15 milioni di euro per l’anno 2024 per sostenere e promuovere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione dei processi di produzione di fibre di origine naturale o provenienti da processi di riciclo.

L’articolo 9 prevede una misura di semplificazione per la nautica da diporto, disponendo la riduzione del termine da sessanta a sette giorni per il rilascio dell’iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto.

L’articolo 10 prevede l’individuazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, delle aree di interesse strategico nazionale in relazione alle quali consentire, ai fini del rilascio degli atti concessori o autorizzativi utili ad aumentare la produzione di materie prime critiche della filiera della ceramica, l’esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli organi competenti, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy o, nel caso di atti di competenza di enti territoriali, da parte di un soggetto individuato dal Consiglio dei ministri.

L’articolo 11 prevede l’adozione, da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, di linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti. Viene altresì disposto che il livello di ottemperanza a tali parametri qualitativi può essere considerato dalla stazione appaltante tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’articolo 12 istituisce – presso il Ministero delle imprese e del made in Italy – una Commissione tecnica avente la finalità di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell’ambito del processo produttivo della pasta di semola di grano duro.

Quanto al titolo III, reca disposizioni in materia di «Istruzione e formazione» e si compone di due articoli. In particolare, l’articolo 13 introduce l’opzione «made in Italy» nell’ambito dell’articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy. Dispone, a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2024/2025, la confluenza dell’opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nell’opzione «made in Italy», ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell’opzione economico-sociale.

L’articolo 14 dispone l’istituzione della Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy», con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l’eccellenza del made in Italy e i Licei del made in Italy. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’istruzione e del merito sono designati membri fondatori della fondazione e ne definiscono gli obiettivi strategici mediante atti di indirizzo. Per la costituzione della fondazione e per il funzionamento della stessa sono autorizzate rispettivamente la spesa in conto capitale di un milione di euro per l’anno 2024 e la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall’anno 2024. La fondazione conferisce ogni anno il premio di «Maestro del made in Italy» a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del made in Italy.

Iil titolo IV reca «Misure di promozione» e consta di sedici articoli.

L’articolo 15 istituisce l’Esposizione nazionale permanente del made in Italy, affidandone la cura e la gestione alla fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy».

L’articolo 16 attribuisce al Ministero della cultura, nonché – per i profili di competenza – al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle altre amministrazioni, il compito di valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell’identità culturale collettiva del Paese. Il decreto legislativi n. 300 del 1999 è novellato per modificare le attribuzioni del Ministero della Cultura, riferendole ora non solo ai beni culturali materiali ma anche a quelli immateriali.

L’articolo 17 stabilisce che gli istituti e i luoghi della cultura possano registrare il marchio che li caratterizza e concederne l’uso a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento.

L’articolo 18 prevede che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l’organismo responsabile dell’assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali riferibili a istituti e luoghi della cultura per rafforzarne la tutela e individuare eventuali abusi.

L’articolo 19 reca la definizione di «imprese culturali e creative», rinviando ad un decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della medesima qualifica. Definisce, poi, start up innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di start up innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa.

L’articolo 20 istituisce, presso il Ministero della cultura, l’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. L’iscrizione importa altresì la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative.

L’articolo 21 stanzia 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del Ministero della cultura di contributi a favore delle imprese culturali e creative.

L’articolo 22 prevede l’adozione, ogni tre anni, da parte del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative».

L’articolo 23 istituisce, presso il Ministero del turismo, un comitato nazionale presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma per il coordinamento delle campagne di promozione all’estero dell’Italia come destinazione turistica.

L’articolo 24 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2023 per la promozione dello sviluppo dei mercati rionali e di 10 milioni di euro per l’anno 2024 per la promozione dello sviluppo del settore fieristico.

L’articolo 25 prevede la possibilità, per i ristoratori che operano all’estero ed i cui esercizi commerciali offrono prodotti enogastronomici tradizionali italiani, di ottenere la certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo».

L’articolo 26 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato a promuovere il consumo all’estero di prodotti nazionali di qualità.

L’articolo 27 reca disposizioni in materia di mutui a tasso agevolato concessi da ISMEA in favore delle imprese agricole finalizzati all’acquisizione di imprese operanti nel medesimo settore.

L’articolo 28 istituisce, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

L’articolo 29 istituisce presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l’alpeggio e altre pratiche tradizionali locali

L’articolo 30 istituisce presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore dei distretti del prodotto tipico italiano. Detti distretti sono riconosciuti con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta della regione o della provincia autonoma interessata.

Il titolo V, rubricato «Tutela dei prodotti made in Italy», si compone di sedici articoli ripartiti in tre capi: il capo I, in materia di «Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta» (articoli 31-36); il capo II, dedicato alle «Nuove tecnologie» (articoli 37 e 38); il capo III, recante disposizioni in materia di «Lotta alla contraffazione» (articoli 39-46).

L’articolo 31 dispone l’istituzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci, che le imprese che producono beni sul territorio nazionale possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni.

L’articolo 32, in vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, demanda alle regioni la possibilità di effettuare una ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche già oggetto di forme di riconoscimento o tutela, ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legati al territorio locale. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini della definizione, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di un regime di protezione, uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.

L’articolo 33 consente alle associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica l’adozione di disciplinari di produzione e la presentazione alla regione di una dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione dei prodotti artigianali e industriali tipici di cui all’articolo 32.

L’articolo 34 prevede che, a tal fine, dette associazioni possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano, tra gli scopi sociali, la valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. L’articolo esplicita altresì i compiti di dette associazioni: l’elaborazione del disciplinare, l’esecuzione dei controlli interni, l’esercizio delle azioni legali a tutela dell’indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale direttamente collegato al prodotto, la promozione di iniziative di sostenibilità e il compimento di azioni per migliorare le prestazioni dell’indicazione geografica.

L’articolo 35 indica gli elementi minimi che deve possedere il disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici e ne prevede l’obbligo di deposito, da parte delle associazioni dei produttori, presso le Camere di Commercio del territorio di riferimento.

L’articolo 36 prevede il riconoscimento alle associazioni di produttori di un contributo per le spese di consulenza sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione. A tale fine, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2024.

L’articolo 37 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2023 e di 26 milioni di euro per l’anno 2024 affinché il Ministero delle imprese e del made in Italy promuova la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia blockchain per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy.

L’articolo 38 prevede, per favorire la transizione digitale delle piccole e medie imprese, un’autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per il 2024 finalizzata alla concessione di contributi alla realizzazione di progetti per ambienti virtuali immersivi e interattivi, da inserire all’interno dello specifico sistema aziendale.

L’articolo 39 attribuisce al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza ad esercitare le funzioni del pubblico ministero per i casi di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

L’articolo 40 prevede misure volte a implementare la formazione specialistica di magistrati e degli altri operatori della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di contrasto alla contraffazione.

L’articolo 41 modifica il sistema sanzionatorio relativo all’acquisto e all’introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, aumentando la misura minima della sanzione amministrativa prevista e disponendo che gli introiti delle sanzioni comminate da organi di polizia locale siano versati per intero all’ente locale competente.

L’articolo 42 estende il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all’articolo 517 del codice penale, anche a chi detiene la merce per la vendita.

L’articolo 43 modifica l’articolo 260 del codice di procedura penale, in materia di distruzione di cose sequestrate, ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro.

L’articolo 44 prevede specifiche disposizioni volte a semplificare l’attività di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni contraffatti sequestrati.

L’articolo 45 estende la normativa in materia di azioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L’articolo 46 prevede che, nei casi di condanna dello straniero per i reati in materia di contraffazione, ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si debba tener conto della collaborazione prestata dallo straniero all’autorità di polizia o all’autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna.

Infine, il titolo VI reca le «Disposizioni finali».

L’articolo 47 stanzia un milione di euro per l’anno 2023 e due milioni di euro per l’anno 2024 per lo svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti di cittadini e imprese rispetto agli interventi in materia di made in Italy previsti dalla legge in esame e per rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in inglese, attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

L’articolo 48 reca le disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del disegno di legge.