L’Assemblea della Camera giovedì 18 aprile 2024 ha approvato in prima lettura la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
L’articolo 1 include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del PNRR, come modificato dalla decisione dell’ECOFIN dell’8 dicembre 2023, oltre alle misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, a valere sulle risorse del PNRR, e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Sempre l’articolo 1, al primo periodo, prevede lo stanziamento delle risorse necessarie a garantire la piena operatività del PNRR, disponendo un incremento di 9,42 miliardi di euro del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU Italia per il periodo 2024-2026. Il secondo periodo prevede lo stanziamento di risorse occorrenti a dare continuità attuativa alle misure definanziate dal nuovo PNRR. Quindi, vi è una sorta di metodologia di vasi comunicanti, perché ciò che, di fatto, veniva meno in una fase precedente, viene reintegrato, utilizzando sempre il meccanismo della finanza pubblica e, soprattutto, l’apporto di risorse da parte dello Stato.
Per la realizzazione di tali investimenti non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, è autorizzata la spesa complessiva di 3,44 miliardi per il periodo 2024-2029, da distribuire secondo il riparto previsto nel successivo comma 5.
All’articolo 2, modificato nel corso dell’esame in sede referente prevede, in modo particolare al comma 3, che l’Amministrazione centrale titolare dell’intervento restituisca gli importi percepiti in precedenza attivando le azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori.
Per quanto riguarda l’articolo 3, si recano misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell’utilizzazione delle risorse relative al PNRR, in funzione anche delle politiche di coesione.
L’articolo 5 interessa gli alloggi universitari prevede la realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari (soprattutto di studenti fuori sede).Si arriverà a conseguire il numero di circa nuovi 60.000 posti letto.
L’articolo 8 ed il 9 recano misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori.
L’articolo 12 riguarda le misure di semplificazione in materia di affidamento di contratti pubblici e anche dei procedimenti amministrativi.
L’articolo 12-ter sottolinea la compatibilità con l’esercizio dell’uso civico delle opere pubbliche o di pubblica utilità.
Relativamente al Capo II, per quanto attiene gli articoli da 13 a 18, riguardano misure urgenti in materia di istruzione e merito: investire nella ricerca, come ci suggerisce e ci indica l’articolo 14, idem per quanto riguarda l’articolo 15, con la riforma degli istituti tecnici mediante l’approvazione di uno o più regolamenti di delegificazione. L’articolo 15-bis, per quanto attiene la continuità dell’erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell’infanzia, dà la possibilità dell’utilizzo delle graduatorie comunali fino all’anno scolastico 2026-2027. Qui, in qualche modo, si cerca di portare avanti e di incrementare il favor verso la maternità, ma soprattutto il favor verso la crescita e la formazione di una maternità che non può rimanere fine a se stessa. L’articolo 17 è quello che individua la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti fuori sede e prevede come target finale il 30 giugno del 2026.
Il Capo IV dove, con l’articolo 19, si recano misure volte a snellire le procedure di utilizzo da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse di cui all’investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2 del PNRR.
Il Capo V viene dedicato alle misure in materia di digitalizzazione. Più nel dettaglio, l’articolo 20 prevede la modifica al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; il comma 3 di tale articolo conferisce all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in misura non inferiore al 51 per cento, e al fornitore del servizio postale per la restante quota, i diritti di opzione per l’acquisto della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA.
Sulla stessa lunghezza d’onda c’è l’articolo 21, comma 1, per quanto attiene la materia del supporto tecnico e amministrativo nei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni.
Il Capo VI negli articoli dal 22 al 27 prevede una serie di misure urgenti in materia di giustizia. L’ufficio del processo ha un ulteriore impulso; vi è la possibilità dell’applicazione indicata dall’articolo 23-bis di magistrati extra distretto al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di abbattimento dell’arretrato, soprattutto sulla materia civile, perché non è solo il penale, ma anche e soprattutto il civile che, spesso, funge da disincentivo rispetto a quello che può essere un interesse anche di altri investitori verso il nostro Paese.
L’articolo 24 è quello sul quale, anche in sede referente, si è incentrata un’ulteriore riflessione, ma che porta alla fine a un incremento dei magistrati nell’ambito delle corti di giustizia tributarie, dando la possibilità della continuità della funzione giurisdizionale per tutto il 2024 e per gli anni a seguire.
Gli articoli 25 e 26 sono in materia di pignoramento presso terzi o di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati che, in questo modo, tramite l’ausilio telematico, non vanno a ostruire ulteriormente le attività degli uffici unici di notifiche presso i tribunali.
Il Capo VII concerne le misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti. In modo particolare, l’articolo 28 dispone la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella Missione 3, Componente 1, del PNRR.
Al Capo VIII, che comprende gli articoli da 29 a 31, vi sono le disposizioni urgenti in materia di lavoro.
L’articolo 32 è in materia di investimenti infrastrutturali di concerto con le regioni e si va a porre la novità relativa alla modifica dei Piani urbani integrati di cui all’articolo 34. L’articolo 36 conferisce nuova linfa per fronteggiare il rischio di alluvione, il rischio idrogeologico e la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dai sismi del 2009, 2016, 2022 e 2023, con l’ulteriore attenzione da parte del Governo.
L’articolo 38 interessa la materia del piano di Transizione 5.0 che dà attuazione al REPowerEU, introducendo o comunque valorizzando il credito d’imposta per le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in ambito di progetti di innovazione per la riduzione dei consumi energetici alle condizioni e nei limiti stabiliti.
Il provvedimento è stato trasmesso al Senato per il prosieguo dell’iter ed ha assunto il seguente identificativo: S.1110. E’ stato assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente il 18 aprile 2024 (Annuncio nella seduta n. 182) ed in sede consultiva alle seguenti Commissioni: 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri e difesa), 4ª (Unione europea), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura, istruzione), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), 9ª (Industria e agricoltura), 10ª (Sanità e lavoro), Questioni regionali, Comitato legislazione
Il termine per la conversione è il 1° maggio 2024.