L’Assemblea del Senato, mercoledì 8 marzo, ha approvato in via definitiva il ddl n. 555 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 5/2023 sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti, la cui discussione è stata avviata nella seduta di martedì 7. Il provvedimento è stato licenziato dalla Commissione 9°, il 1° marzo, con mandato al relatore, Sen. Cantalamessa, a riferirne in Aula nel testo trasmesso dalla Camera.
Il decreto-legge 5/2023, composto da sei articoli e convertito con modifiche può esser così sinteticamente illustrato:
L’articolo 1, comma 1, riconosce un’estensione dal computo del reddito imponibile fiscale del lavoratore relativo al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell’anno 2023, fino a un importo pari a 200 euro per ogni lavoratore. Ai commi da 2 a 7 prevede l’obbligo, per i soggetti che esercitano l’attività di vendita al pubblico di carburanti, di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale. Tali medie sono calcolate dal Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti. Il Mimit è inoltre chiamato ad adottare le disposizioni attuative e a sviluppare un’applicazione informatica che consenta la consultazione da parte dei consumatori dei prezzi medi e di quelli effettivi praticati dai singoli esercenti. A tal fine è autorizzata una spesa di 500.000 euro nel 2023 e di 100.000 euro nell’anno 2024. In caso di violazione degli obblighi di indicazione del prezzo medio regionale, la norma prevede l’applicazione di una sanzione da 200 a 2.000 euro. Infine, si affida al Mimit e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il compito di verificare l’allineamento delle iscrizioni presenti nell’anagrafe impianti e nell’osservatorio prezzi.
L’articolo 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone l’applicazione dal 1° aprile al 31 agosto 2023 dell’aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante anche dalle imprese che esercitano l’attività di trasporto turistico di persone mediante servizio di noleggio di autobus con conducente in ambito nazionale ed internazionale, purché di categoria Euro 6.
L’articolo 2, modificato dalla Camera, interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote di accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale, in corrispondenza di un maggior gettito IVA, meccanismo disciplinato dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). In sintesi, con le norme in esame si dispone che il decreto di riduzione delle accise sui carburanti in ragione dell’aumento del gettito IVA derivante dall’aumento del prezzo del greggio sia adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministero delle imprese e del made in Italy. Sono modificati i presupposti di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all’aumento del prezzo del greggio sulla media del bimestre rispetto al valore di riferimento indicato nell’ultimo documento di finanza pubblica presentato alle Camere, senza fissare una specifica misura dell’aumento necessario per attivare il meccanismo.
L’articolo 3, comma 1, modificato dalla Camera, interviene sulla disciplina del Garante della sorveglianza dei prezzi, modificandola e integrandola con norme volte ad implementare il raccordo e il coordinamento con organismi operanti al livello territoriale. Il comma precisa alcuni elementi relativi alle sanzioni amministrative previste in caso di mancato riscontro alle richieste del garante o di comunicazioni di dati non veritieri e dispone poi la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi per monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie sui mercati internazionali. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla stessa unità di missione a supporto dell’attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi.
Il comma 2 prevede che l’unità di missione stessa curi il raccordo e la collaborazione amministrativa tra il Garante e le strutture del MEF e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori e, ove necessario, provvede ad acquisire e condividere con tali soggetti i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento.
L’articolo 4 ripropone una misura istituita nel 2022 per mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori. A tal fine, viene istituito un fondo ad hoc, con una dotazione di cento milioni di euro finalizzato a riconoscere un buono alle persone fisiche che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l’acquisto di un abbonamento e comunque non può superare l’importo di 60 euro.
L’articolo 5, infine, autorizza il MEF ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell’immediata attuazione del decreto, mentre l’articolo 6 dispone la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio 2023.