E’ stata pubblicata nella GU Serie Generale n.85 del 11-04-2023 la Legge 11 aprile 2023, n. 38, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
La Legge 38/2023 entra in vigore oggi, 12 aprile 2023.
Le modifiche apportate al testo del decreto-legge dall’esame parlamentare hanno riguardato il cosiddetto tema delle villette, spostando i termini di sei mesi, al 30 settembre, dando una risposta ragionevole a un problema reale in quanto, a causa del blocco dei cantieri, sarebbe stato difficile concludere i lavori nel termine del 31 marzo.
E’ stata poi riconosciuta l’esclusione dell’applicazione del decreto legge alle case popolari dello IACP, alle ONLUS ed anche alle barriere architettoniche e ai cosiddetti comuni del cratere, cioè quei comuni che più sono stati colpiti, negli anni scorsi, dal sisma ovvero i comuni alluvionati. A queste realtà, quindi, il decreto non si applicherà e potranno continuare con i bonus, nella formulazione originale.
Si è poi intervenuti sul tema della cosiddetta edilizia libera, laddove il concetto di inizio lavori avrebbe creato dei problemi e avrebbe bloccato molti contratti. E’ stata data rilevanza all’eventuale acconto versato, il cosiddetto acconto parlante, ovvero alle dichiarazioni delle parti in causa attestanti l’esistenza di un contratto prima della data di entrata in vigore del decreto-legge. Si è intervenuti, quindi, sul cosiddetto sisma bonus acquisti, prevedendo che non si debba fare riferimento unicamente al contratto preliminare registrato ma che ci si possa invece riferire alla richiesta del titolo abilitativo, rispondendo quindi ai cittadini che hanno magari già impegnato una parte del loro danaro senza aver registrato il compromesso ma anche a quelle imprese che hanno fatto degli investimenti, facendo ovviamente affidamento su una legge dello Stato.
Un’ulteriore modifica ha riguardato, poi, il tema delle varianti – perché, in corso d’opera, possono esserci alcune varianti dei lavori – ed è stato chiarito che la CILA di riferimento deve essere quella iniziale.
Su un altro tema importante, quello dell’utilizzo delle detrazioni dei crediti, si è previsto sia l’opzione dell’utilizzo decennale dei crediti di imposta, sia l’opzione delle detrazioni decennali per il cittadino.
Le modifiche apportate al dl 11 sono intervenute, inoltre, sulla possibilità di estendere la compensazione e l’utilizzo dei crediti di imposta, allargandola a tutti gli enti impositori.
Infine, con un emendamento, è stata data la possibilità ai cittadini prevalentemente incapienti, di beneficiare di un istituto preesistente nel diritto tributario, quello della remissione in bonis, e, quindi, di arrivare alla scadenza della dichiarazione dei redditi, fino a fine di novembre, per dichiarare l’avvenuta cessione dei crediti. Dunque, nei prossimi mesi, costoro avranno la possibilità di cedere il proprio credito e di comunicarlo in ritardo, con l’istituto della remissione in bonis, entro la fine di novembre: un altro atto di ascolto e un’altra risposta efficace ai cittadini.