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Posticipata a maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza ed introdotta una nuova procedura negoziata per venire incontro alle imprese in difficoltà anche a causa dell’emergenza sanitaria

Il decreto legge n. 118 del 2021, varato dal Governo Draghi  nel Consiglio dei Ministri del 5 agosto scorso, è stato assegnato in prima lettura per l’iter di conversione, alle Commissioni riunite Giustizia ed Industria del Senato (S. 2371). Il provvedimento, che è composto di 29 articoli, ripartiti in tre capi, si occupa principalmente della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Come evidenziato nel suo intervento introduttivo dal relatore per la Commissione Industria sen. Collina (PD), il decreto legge provvede innanzi tutto a differire dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione della parte concernente le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per il quale l’entrata in vigore è posticipata addirittura al 31 dicembre 2023. Tale differimento è stato motivato dalla necessità di assicurare una adeguata gradualità nella gestione delle crisi aziendali, proprio a causa della difficile situazione determinata dalla pandemia da COVID-19.

Viene inoltre introdotta una nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, attivabile esclusivamente su base volontaria e spontanea: l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente purchè il risanamento dell’impresa risulti obiettivamente perseguibile il quale è tenuto ad adoperarsi per agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati. Per la gestione di tutta questa procedura viene istituita una piattaforma telematica nazionale e si regolamentano le modalità ed i requisiti richiesti per la nomina dell’esperto. In tale piattaforma, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, è disponibile una lista di controllo particolareggiata per la redazione dei piani di risanamento, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese. Presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano deve essere presente un elenco di esperti tra i quali l’apposita commissione costituita presso le CCIAA con un mandato di due anni, provvederà ad individuare il soggetto deputato ad affiancare l’imprenditore nel tentativo di superare la crisi dell’impresa. La commissione dovrà essere composta da un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione nel cui territorio si trova la CCIA che ha ricevuto l’istanza; un membro designato dal presidente dalla CCIAA presso cui è costituita la commissione e un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l’istanza.

Dato l’elevato carattere tecnico della materia trattata dal provvedimento, le Commissioni riunite Giustizia ed Industria a cui compete l’esame in sede referente, hanno previsto una lunga serie di audizioni prima di procedere con la presentazione di proposte modificative al testo presentato dall’esecutivo.