Si è giunti alla definizione della Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (S. 2353). Il disegno di legge venne presentato dal Governo Conte II alla Camera il 13 marzo 2020, poi con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, insediò una Commissione di studio (c.d. Commissione Lattanzi) per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al ddl. Sulla base dei lavori di questa Commissione, il 14 luglio 2021 il Governo presentò una serie di emendamenti al testo originario. Il provvedimento è stato quindi poi approvato dalla Camera, nel testo licenziato dalla Commissione Giustizia, il 3 agosto 2021. Il provvedimento ora prosegue il suo iter parlamentare al Senato, presso la Commissione Giustizia in sede referente e dovrebbe approdare in Aula entro pochi giorni. Il disegno di legge è composto da due articoli: l’articolo 1 prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall’entrata in vigore della legge; l’articolo 2 invece contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive. In generale, le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili ad una serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l’esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione, con finalità di velocizzazione e risparmio, anche muovendo dall’esperienza fatta nel corso della pandemia con il processo da remoto. Si afferma in generale il principio della obbligatorietà dell’utilizzo di modalità digitali tanto per il deposito di atti e documenti quanto per le comunicazioni e notificazioni. Pur nella previsione di una gradualità nell’implementazione del processo penale telematico, da garantire attraverso una disciplina transitoria, il legislatore delegato dovrà prevedere l’impiego di modalità non telematiche solo in via di eccezione. Inoltre, misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista l’improcedibilità in caso di eccessiva durata.