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Riprende alla Camera, l’esame delle proposte di legge abbinate e relative a modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di intermediazione e gestione dei diritti d’autore e per la liberalizzazione del settore. L’esame delle pdl (C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca) è assegnato in sede referente alla 7ª Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati. E’ proseguito il ciclo di audizioni informali, con gli interventi di Ricardo Franco Levi, presidente dell’Associazione italiana editori (AIE) e Giacomo Lasorella, presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Le proposte di legge intervengono in materia di disciplina, intermediazione e gestione dei diritti d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, in un’ottica di ulteriore liberalizzazione del settore. In tal senso, sono altresì ridefinite, in particolare, le competenze della Società italiana autori ed editori (SIAE). Relativamente ai soggetti autorizzati all’attività di intermediazione dei diritti d’autore le pdl estendono anche alle entità di gestione indipendente la possibilità di svolgere attività di intermediazione dei diritti d’autore, richiamando esplicitamente la libera concorrenza (A.C. 1305, art. 1, co. 1, lett. n), nn. 1 e 3); A.C. 1735, art. 1, co. 1, lett. b)). Quanto ai requisiti dei soggetti che intendono svolgere l’attività di intermediazione l’A.C.1735 fa innanzitutto salve le disposizioni di cui al d.lgs. 35/2017, disponendo, in particolare, che sia assicurato il rispetto di quanto previsto dall’art. 4 dello stesso, che, appunto, sancisce il principio secondo cui gli organismi di gestione collettiva agiscono nell’interesse dei titolari dei diritti che rappresentano, senza imporre loro obblighi non oggettivamente necessari per la protezione dei lori diritti e interessi, nonché per la gestione efficace di questi ultimi. L’A.C. 1305 dispone poi che la Società italiana autori ed editori (SIAE) cessi di essere un ente pubblico economico e possa trasformare la propria forma giuridica conformemente alle proprie peculiari esigenze. Inoltre, le pdl dispongono anche l’abrogazione dell’art. 181-bis della L. 633/1941, che prevede l’apposizione del contrassegno della SIAE su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla stessa legge, destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. E’ infine prevista l’istituzione dell’Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) alla quale si attribuirebbero, oltre ad alcune funzioni attualmente spettanti alla SIAE, anche competenze in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi che ora fanno capo all’AGCOM. In particolare, si dispone che l’AGAE operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e svolga le funzioni indicate dalla L. 633/1941 (come novellata dalla stessa proposta di legge). Relativamente alla composizione e organizzazione si prevede che lo statuto dell’AGAE, che ne andrebbe a definire i poteri, le modalità di funzionamento e l’organizzazione, venga approvato, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.