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Mercoledì 20 settembre la Camera ha approvato in via definitiva il provvedimento che introduce il reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche (C. 911) di iniziativa del sen. Balboni.

Il relatore, on. Andrea Pellicini, nella sua relazione ha messo in evidenza il dovere per il legislatore di favorire la cultura della navigazione responsabile, delle sue regole di condotta, dell’andare per mare, sui laghi, nelle lagune e nei fiumi in totale sicurezza per sé e, soprattutto, per gli altri.

Il provvedimento approvato, parificando dal punto di vista sanzionatorio l’omicidio nautico a quello stradale va a colmare una serie di lacune che hanno portato a pene troppo leggere per chi, per leggerezza ed imprudenza, ha causato troppo spesso danni irreparabili.

Il testo della proposta di legge si struttura in due soli articoli.

L’articolo 1 estende la normativa dell’omicidio stradale e delle lesioni stradali ai casi di chi, per colpa, cagiona la morte o lesioni personali di un’altra persona con violazione della disciplina della navigazione marittima interna. La pena base dell’omicidio nautico è, quindi, la medesima prevista per l’omicidio stradale: la reclusione da 2 a 7 anni mentre, per le lesioni personali nautiche, l’ipotesi base prevede la reclusione da 3 mesi ad 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime.

Le pene diventano ancor più severe in caso di morte di una persona provocata per colpa alla guida di un’unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione provocata dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope: da 8 a 12 anni, in caso sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; da 5 a 10 anni, quando il tasso alcolemico accertato è tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.

Infine, in caso di omicidio nautico plurimo o di omicidio e lesioni personali ad altri soggetti si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena, in questo caso, non può superare gli anni 18.

Le pene sono aumentate se a commettere reati sono soggetti che utilizzano unità da diporto per fini commerciali, se, poi, il fatto è commesso da persona non munita di patente nautica, ove prescritta, o con patente revocata o sospesa, ovvero quando l’unità da diporto sia sprovvista di assicurazione obbligatoria.

Come per l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali, la pena, se il conducente si dà alla fuga, è aumentata da un terzo a due terzi e, comunque, non può essere inferiore a 5 anni per l’omicidio nautico e a 3 anni per lesioni personali nautiche.

L’articolo 2 della proposta di legge in esame estende l’arresto obbligatorio in flagranza, già previsto per l’omicidio stradale aggravato, per il conducente che si trovi in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero di una quantità di alcol con un valore superiore a 1,5 grammi per litro o laddove detto valore sia ricompreso tra 0,8 e 1,5, laddove si tratti, appunto, di conducenti professionali.

Viene positivamente dato rilievo al ravvedimento operoso di chi, nonostante abbia commesso un reato grave, intervenga subito per soccorre la persona offesa e si metta subito a disposizione delle forze di Polizia.