Nella Seduta dell’Assemblea della Camera dei deputati di giovedì 11 luglio è stato approvato in via definitiva il disegno di legge C.1946 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.
L’’articolo 1 è finalizzato a fronteggiare la crisi economica in cui versano le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura a causa della guerra in Ucraina, con particolare riguardo ai settori cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell’acquacoltura. A tal fine si prevede: una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura; l’ampliamento della platea delle imprese operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca, includendovi anche le aziende e le imprese agrosilvopastorali, cui l’Ismea concede la propria garanzia per i finanziamenti a breve e medio e lungo termine; l’incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare, nonché l’estensione degli obiettivi perseguiti dallo stesso Fondo, includendovi il rafforzamento del sistema nazionale della pesca e dell’acquacoltura e, tra gli interventi, la copertura totale o parziale degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agricolo e peschereccio erogati; uno stanziamento di 5 milioni per la ristrutturazione delle imprese agricole del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto latte ovino e caprino; la destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro dell’intera filiera produttiva cerealicola, nonché a imprese e consorzi della pesca e dell’acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu; la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e di razze autoctone a rischio estinzione e a limitata diffusione; la proroga di termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis; la riformulazione della disciplina specifica per il credito d’imposta per investimenti nella zona economica speciale unica, applicabile al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, oltre che a quello della pesca e dell’acquacoltura; la proroga dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2025 del termine entro il quale può essere svolta, previa autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico, l’attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati per il sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali; il differimento dei termini di presentazione di alcune dichiarazioni necessarie per avvalersi dell’agevolazione fiscale relativa alle aliquote ridotte di accisa relative ad alcuni prodotti energetici; l’abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto-legge n. 17 del 2022, che prevede la predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.
L’articolo 1-bis prevede un trasferimento di 4 milioni di euro all’ANCI a titolo di rimborso ai comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cosiddetta carta Dedicata a te, per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti, di abbonamenti ai mezzi pubblici.
L’articolo 1-ter prevede un sistema di ristori per il settore agricolo per i danni provocati da frane nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
L’articolo 2 prevede, per i periodi di contribuzione previdenziali compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione, pari al 68 per cento, dei premi e dei contributi a carico delle imprese agricole operanti in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché talune modificazioni alla normativa relativa agli elenchi nominativi, curati dall’INPS, delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni.
L’articolo 2-bis reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connessa a eccezionali situazioni economiche e climatiche, comprese quelle relative a ondate di calore. Il comma 5 della stessa disposizione interviene in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese operanti in aree di crisi industriale della regione Basilicata.
L’articolo 2-ter, al fine di rafforzare l’attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato, prevede che anche il personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro in forza presso l’INL abbia accesso a tutte le informazioni e alle banche dati trattate dall’INPS e autorizza l’INPS e l’INAIL, per l’anno 2024, ad assumere nuove unità di personale.
L’articolo 2-quater prevede l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura, al fine di contrastare il fenomeno del caporalato e di monitorare e vigilare sul fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori agricoli.
L’articolo 2-quinquies istituisce, presso l’INPS, una banca dati degli appalti in agricoltura, allo scopo di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo.
L’articolo 3 introduce: il sostegno alle imprese agricole che hanno subito danni alla produzione di kiwi e alle piante di actinidia a causa della moria del kiwi del 2023; l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 44 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 4 per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 40 milioni di euro per i danni da attacchi da peronospora alle produzioni viticole; la riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di un milione di euro, per incrementare la dotazione del 2024 del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite; l’incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché della dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui, a decorrere dal 2024. Introduce, inoltre: la rideterminazione della dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall’epidemia dell’insetto Ips typographus; l’autorizzazione della spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2024 per i reimpianti, le riconversioni tramite cultivar di olivo resistente, nonché per la riconversione verso altre colture, al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa; la previsione della possibilità per le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio 2023 e fino al mese di maggio 2024, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale nel limite della spesa di 15 milioni di euro.
L’articolo 3-bis prevede la realizzazione del collegamento, mediante misure di digitalizzazione, tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli, disciplinati dalla normativa dell’Unione europea, e lo schedario viticolo.
L’articolo 4 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. In particolare, nel citato decreto sono inserite alcune definizioni, come “costo di produzione” e “costo medio di produzione”. Si specifica che, nell’ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione dei prodotti agricoli, i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione e sono apportate modifiche al sistema sanzionatorio.
L’articolo 4-bis ridefinisce gli obblighi di comunicazione cui sono soggette le aziende che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri, al fine di un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali.
L’articolo 4-ter intende rafforzare le sanzioni, in particolare per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell’olio d’oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all’apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti.
L’articolo 5 limita l’installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree. Tale limitazione, secondo la riformulazione approvata dal Senato del comma 2, non si applica ai progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse, ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli.
L’articolo 5-bis contiene misure finalizzate a garantire la continuità produttiva degli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole.
L’articolo 6, comma 1, rifinanzia di 5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 15 milioni di euro per l’anno 2025 il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza.
Il comma 2-bis della stessa disposizione consente, fino al 31 dicembre 2028, la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l’ausilio di metodi selettivi, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo. Il comma 3 definisce i poteri del commissario straordinario per il contrasto alla peste suina. La norma prevede anche il concorso del personale delle Forze armate all’attuazione delle misure per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA.
Il comma 3-bis interviene sulla disciplina degli strumenti per l’esercizio dell’attività venatoria, stabilendo che per l’attuazione del prelievo selettivo del cinghiale è consentito l’impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, con l’esclusione di quelli che costituiscono materiale di armamento.
L’articolo 7 prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu.
L’articolo 8 prevede la nomina di un commissario straordinario nazionale per il contrasto e l’eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, specificandone la durata dell’incarico e i compiti assegnati e stabilendo la nomina di un subcommissario. La Direzione generale della salute animale del Ministero della Salute, presso cui opera il commissario straordinario nazionale, è chiamata ad assicurare il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni del commissario e può essere potenziata con l’assegnazione di un contingente massimo di 15 unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni.
L’articolo 9 istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare, nell’ambito dell’Arma dei carabinieri e pone, inoltre, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in luogo del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica.
L’articolo 9-bis prevede la riduzione della forbice edittale per le sanzioni applicabili ai casi di violazione degli obblighi di registrazione relativi al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell’Unione europea e da Paesi terzi. Si prevede, inoltre, nel caso di un piccolo produttore che non adempie ai propri obblighi di registrazione, che le sanzioni siano applicabili a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell’anno 2024.
L’articolo 9-ter reca modifiche in materia di controlli sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche. In particolare, si interviene sulle norme che disciplinano i piani di controllo sulle denominazioni protette, stabilendo l’applicabilità di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza degli obblighi di pagamento relativi allo svolgimento delle attività della struttura di controllo. Inoltre, nell’ambito delle produzioni biologiche, si introduce un meccanismo di controllo sul contributo annuale per la sicurezza alimentare.
L’articolo 9-quater reca disposizioni volte ad operare l’incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. La finalità di tale modifica dell’assetto istituzionale è da rinvenire nella razionalizzazione del sistema di controllo. Nelle more dell’operazione, la norma in esame disciplina i trattamenti economici dei dipendenti di SIN, oltre a consentire una riorganizzazione interna ad AGEA.
L’articolo 10 definisce il novero dei soggetti a cui è affidata la vigilanza dell’applicazione della legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, stabilendo nuovi requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza. Estende, poi, dal 1° ottobre al 31 gennaio, il periodo temporale in cui è ammessa l’attività venatoria al cinghiale. L’articolo 10-bis prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei Vigili del fuoco per l’anno 2024.
L’articolo 11 proroga la durata dell’incarico del commissario straordinario per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto al commissario stesso. Inoltre, l’articolo reca la previsione di misure specifiche finalizzate alla definizione di uno dei piani degli interventi urgenti.
L’articolo 12 prevede l’istituzione del Dipartimento delle politiche del mare e la soppressione della struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L’articolo 12-bis introduce alcune esclusioni dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza.
Gli articoli 13, 14 e 15 dettano disposizioni, rispettivamente, in materia di amministrazione straordinaria di Ilva Spa, di rapporto di sicurezza per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, nonché, nell’ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell’ex gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi del cosiddetto affitto ponte nelle more delle procedure di vendita dei compendi aziendali.
L’articolo 15-bis si propone di tutelare gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico mantenendo fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per i vizi di procedura di amministrazione straordinaria o di vendita, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente.
Appresso la pubblicazione in GU della Legge di conversione e del testo coordinato:
LEGGE 12 luglio 2024, n. 101
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonchè per le imprese di interesse strategico nazionale. (GU Serie Generale n.163 del 13-07-2024)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2024
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63 Testo del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 112 del 15 maggio 2024), coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonche’ per le imprese di interesse strategico nazionale.». (24A03724) (GU Serie Generale n.163 del 13-07-2024)