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L’A.S.651 relativo a disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici, mercoledì 12 luglio 2023 è stato approvato dalle Commissioni riunite del Senato 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente.

Il disegno di legge dopo l’esame in Aula Senato passerà alla Camera dei deputati per il prosieguo dell’iter.

Ad oggi poche ricerche hanno affrontato, brevemente, gli aspetti di sicurezza della carne coltivata e, più in generale, del cibo cosiddetto sintetico. Inoltre, con riferimento alla sostenibilità dei prodotti di natura artificiale, il Governo ha osservato che non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino potenziali vantaggi per l’ambiente. Alla luce di ciò, e considerata l’assenza, al momento, di una normativa specifica in campo europeo, l’Esecutivo ha appunto ravvisato l’opportunità di intervenire precauzionalmente, a livello nazionale, per tutelare interessi legati alla salute e al patrimonio culturale.

L’art. 1 al comma 1 enuncia le finalità di tutela della salute umana e di preservazione del patrimonio agroalimentare. Al comma 2 si stabilisce che, ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 (definizione di “alimento”) e 3 (altre definizioni) del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, riguardante i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e che istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, fissando idonee procedure in materia, oltre che le disposizioni europee e nazionali in materia di denominazione e di etichettatura degli alimenti e dei mangimi.

L’art. 2 introduce, sulla base del principio di precauzione previsto dalla normativa europea, il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, di vendere, di detenere per vendere, di importare, di produrre per esportare, di somministrare o di distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

L’articolo 3, al comma 1, individua come autorità competenti per i controlli il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, il Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della guardia di finanza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Il successivo comma 2 attiene più strettamente alla normativa sull’accertamento delle violazioni e sull’irrogazione delle sanzioni.

L’art.4, sul trattamento sanzionatorio per la violazione dei divieti posti dall’articolo 2, secondo il quale, salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi che vìolino le disposizioni di cui all’articolo 2 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria. La violazione del divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici comporta, oltre alle previste sanzioni amministrative e pecuniarie, l’applicazione congiunta delle seguenti ulteriori sanzioni: la confisca del prodotto illecito; il divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni; la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo. È prevista la medesima sanzione per chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte vietate.

Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l’autorità competente è chiamata a tenere conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso.

L’art.5 è sempre in materia di sanzioni, e l’art. 6 riguarda la clausola di invarianza finanziaria.

La sicurezza alimentare è connessa al tema della longevità e della sanità ed il provvedimento pone alcuni paletti invalicabili. Il Governo auspica una maggiore consapevolezza circa il valore dell’educazione alimentare e culturale e dei sani stili di vita, invocando l’esigenza di coniugare prevenzione, appropriatezza e controlli.

Nel lavoro delle Commissioni riunite in sede redigente passa, tra gli altri, l’approvazione di un emendamento che introduce un articolo aggiuntivo (Art. 3 nel testo per l’Aula) che pone, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, il divieto di denominazione di “carne” se riferito a prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.