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Martedì 23 Gennaio 2024 l’Assemblea del Senato riunitasi nella 148ª Seduta pubblica ha approvato il ddl n. 615, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il testo passa ora alla Camera dei deputati.

Il provvedimento, alla luce delle modifiche apportate in sede referente, si compone di 11 articoli.  L’articolo 1 indica le finalità dell’intervento normativo, quali la rimozione delle discriminazioni e delle disparità di accesso ai servizi, la semplificazione e l’accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze, in ossequio tanto ai principi di unità giuridico-economica e di indivisibilità della Repubblica, quanto ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. L’articolo 2 stabilisce una clausola di limitazione delle intese da parte del Presidente del Consiglio per assicurare la coesione nazionale, tutelare l’unità giuridica o economica e definire politiche pubbliche prioritarie. L’articolo 3, completamente modificato in sede referente, rafforza il ruolo del Parlamento nella determinazione dei LEP, affidati a norme di rango primario. L’articolo 4 garantisce l’uguaglianza dei LEP su tutto il territorio nazionale per evitare disparità tra Regioni. Gli articoli 5 e 6 regolano rispettivamente le modalità dell’intesa e il trasferimento delle funzioni dalle Regioni agli enti locali. L’articolo 7 contiene una clausola di supremazia statale che consente al Governo di intervenire in caso di mancata osservanza delle Regioni sui LEP. L’articolo 8 riguarda la Commissione paritetica di valutazione degli oneri derivanti dalla delega di funzioni alle Regioni. L’articolo 9 riprende il principio di coesione e unità nazionale, affermando che le intese non devono pregiudicare l’entità delle risorse da attribuire alle altre Regioni. L’articolo 10 contiene una norma di garanzia per l’unità nazionale e la coesione sociale, eliminando deficit infrastrutturali e unificando fonti di finanziamento anche per le Regioni che non concludono intese. L’articolo 11, infine, stabilisce il prosieguo delle proposte di intesa e l’applicazione del provvedimento alle Regioni che hanno già richiesto l’intesa.

Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera per il prosieguo dell’iter.