Prosegue l’esame in Aula Senato del ddl n. 935 recante modifiche della Parte seconda della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica, nel testo proposto dalla Commissione.
L’articolo 1 prevede l’abrogazione della possibilità per il Presidente della Repubblica di nominare senatori a vita (articolo 59 della Costituzione). L’articolo 2 modifica l’articolo 83 della Carta in relazione al quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica, riducendolo dalla maggioranza qualificata alla maggioranza assoluta, operante dopo il sesto scrutinio anziché il terzo. L’articolo 3 interviene in riferimento allo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, introducendo casi in cui lo scioglimento è considerato un atto dovuto. L’articolo 4, modificando l’articolo 89 della Costituzione, introduce nuove disposizioni riguardanti la controfirma degli atti del Capo dello Stato. L’articolo 5 introduce l’elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri a suffragio universale diretto per un massimo di due legislature consecutive, elevate a tre se nelle precedenti abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. L’articolo 6 integra l’articolo 59 della Costituzione con un premio su base nazionale. L’articolo 7 modifica le procedure in caso di mancata fiducia al Governo, con la possibilità di rinnovo dell’incarico al Presidente del Consiglio eletto o lo scioglimento delle Camere. Infine, l’articolo 8 contiene norme transitorie riguardanti i senatori a vita e l’applicazione della legge costituzionale.
Martedì 28 Maggio 2024 l’Assemblea riunita nella 194ª Seduta pubblica ha ripreso l’esame del ddl costituzionale. Tutte le proposte emendative all’articolo 1 sono state bocciate. Il dibattito si è concentrato ancora sulla soppressione della facoltà del Presidente della Repubblica di nominare senatori a vita, previsione aspramente contestata dalle opposizioni, che, nell’esprimere delusione per la mancanza di apertura da parte della maggioranza e del Governo verso le proposte delle minoranze, hanno richiamato ancora una volta l’importanza dei senatori a vita come figure di altissimo profilo che hanno offerto un contributo prezioso al Parlamento. Il relatore, sen. Balboni (FdI), ha riaffermato l’aspirazione a un principio democratico più alto, ovvero che si entri nelle assemblee elettive solo tramite elezioni, ribadendo che l’Italia è, insieme alla Russia, uno dei pochi Paesi ad avere senatori a vita. Anche il Ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati ha convenuto che, con l’elezione diretta, si è cercato di costruire organi di rappresentanza elettivi; d’altra parte, la riduzione del numero dei parlamentari (da 320 a 200 senatori) potrebbe alterare l’equilibrio tra maggioranza e opposizione. Nella discussione sugli emendamenti aggiuntivi presentati all’articolo 1, se il PD ha proposto l’introduzione di strumenti come la sfiducia costruttiva per mantenere un equilibrio tra il Parlamento e il Governo, permettendo al Parlamento di offrire alternative di governo senza destabilizzare il sistema, IV, nel ribadire la necessità di superamento del bicameralismo perfetto, ha insistito sull’importanza di garantire diritti e tempi certi alle opposizioni, migliorando i regolamenti parlamentari per riflettere il ruolo cruciale delle minoranze; anche M5S ha chiesto di garantire i diritti delle opposizioni in Parlamento, sottolineando che tali prassi sono già realtà alla Camera e criticando la maggioranza per non voler formalizzare queste tutele; Misto-AVS ha criticato l’introduzione di distorsioni maggioritarie, sottolineando l’inequità di mantenere gli stessi quorum e la necessità di un serio approfondimento per evitare squilibri democratici; Misto-Az ha proposto di limitare l’uso della decretazione d’urgenza escludendola dalla materia penale e limitandola a casi specifici come la sicurezza dello Stato o la salvaguardia di interessi strategici dell’economia nazionale. Si è quindi passati all’illustrazione e alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2, tutti respinti, sui quali il relatore, come anche il Ministro, ha espresso parere contrario, argomentando che l’articolo è frutto di un emendamento di IV, approvato da parte di un’ampia maggioranza, e rispondendo alle critiche dell’opposizione, sottolineando altresì il ruolo del premio di maggioranza nel consolidare il bipolarismo, come dimostrano i risultati elettorali recenti. Approvato l’articolo 2, con il voto favorevole di IV, l’esame del provvedimento riprenderà domattina dall’illustrazione degli emendamenti all’articolo 3.
Mercoledì 29 Maggio 2024 l’Assemblea riunita nella 195ª Seduta pubblica ha ripreso l’esame del provvedimento. Sono stati bocciati tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 1 e all’articolo 2. L’Assemblea ha respinto tutte le proposte modificative all’articolo 3. In risposta alla denuncia delle opposizioni relativa alla limitazione delle prerogative del Presidente della Repubblica, in particolare sul potere di scioglimento delle Camere, il Ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Casellati ha sostenuto che la riforma costituzionale, lungi dal limitare i poteri presidenziali, è in linea con l’intento originario dei Padri costituenti, che già avevano previsto restrizioni per evitare che il Presidente della Repubblica potesse sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato. Il relatore, sen. Balboni (FdI), ha chiarito che l’articolo 3, modificato in Commissione, si collega sistematicamente all’articolo 7 del ddl, che tratta della facoltà del Presidente del Consiglio eletto di sciogliere le Camere: una modifica che risponde alle critiche dell’opposizione, che temeva che il Premier subentrante potesse avere più poteri. Approvato l’articolo 3, respinti tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 4, l’Assemblea ha approvato l’articolo 4, con il voto favorevole di IV, che ha apprezzato la modifica dell’articolo 89 della Costituzione che esenta dalla controfirma alcuni atti del Presidente della Repubblica, che rimangono in tal modo prerogativa esclusiva del Quirinale.